Responsabilità del perito navale e condizioni generali di contratto

I caricatori di una partita di grano incaricarono un perito di esaminare le stive di una rinfusiera e certificarne la loro idoneità al carico.

Il perito rilasciò un certificato di idoneità e furono caricate 70.000 tonnellate di frumento.

Dopo l'arrivo della nave al porto di scaricazione, le autorità locali ordinarono agli scaricatori di fermare le operazioni sospettando un danno da calore al carico. Da un successivo rapporto di indagine ottenuto dai caricatori risultò evidente una contaminazione da delaminazioni di vernice, ruggine, sporco e vernice in polvere dalle stive della nave al carico.

I caricatori negoziarono una riduzione del prezzo con i ricevitori a causa del deterioramento subito dalla merce, presentando poi un reclamo nei confronti degli armatori in base al contratto di trasporto. Tale disputa fu risolta nel corso di una mediation, ma i caricatori proposero anche un reclamo nei confronti del perito. I caricatori stavano tentando di recuperare presunte perdite, incluso il mancato profitto, il nolo addizionale pagato agli armatori e costi, deducendo una negligenza del perito per aver certificato come idonee le stive della nave, laddove queste non lo erano.

Il risarcimento domandato superava USD 1m. ITIC nominò dei legali e richiese una perizia tecnica di parte. Tale rapporto suggerì che il danno potesse essere stato causato dai fork-lift bobcats utilizzati nel corso della caricazione. Il perito possedeva anche della condizioni generali di contratto che - se opportunamente richiamate nei rapporti d'affari - avrebbero ridotto la sua responsabilità ad una frazione delle pretese dei caricatori. Purtroppo il perito non aveva esplicitamente richiamato né altrimenti portato a conoscenza del caricatore le condizioni, ed era quindi improbabile che un tribunale le avrebbe ritenute vincolanti.

Emerse, inoltre, che successivamente alla visita della nave da parte del perito, gli ispettori doganali avevano effettuato un sopralluogo e ordinato alla nave di pulire le stive prima della caricazione. Questa circostanza era tanto a vantaggio quanto a svantaggio del perito: se da una parte indicava fortemente un’omissione del perito nel corretto svolgimento della sua indagine, dall’altra significava che probabilmente all'imbarco i caricatori non fecero affidamento sulla sua relazione peritale ma piuttosto sull’approvazione a caricare della dogana.

Fu concordata una mediation, nel corso del quale le parti non raggiunsero un accordo. La negoziazione del reclamo in ogni caso proseguì e la controversia fu risolta con un contributo da parte del perito di circa il 30% del risarcimento richiesto, importo indennizzato da ITIC.

Questo reclamo dimostra quanto sia importante che le condizioni generali di contratto siano correttamente richiamate e portate a conoscenza dell’altra parte. Linee guida generali su come richiamare termini e condizioni sono disponibili all'indirizzo: http://www.itic-insure.com/rules-publications/article/guidelines-on-incorporating-standard-terms-and-conditions-129819 / (Nota: l’indirizzo deve essere copiato ed incollato nella barra di ricerca del vostro browser internet per essere visualizzato).

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